Art. 79.
(Informazione e formazione).

      1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e assicura un'adeguata formazione, in particolare per quanto riguarda:

          a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base ai requisiti di cui all'articolo 75;

          b) le modalità di svolgimento dell'attività;

          c) la protezione degli occhi e della vista.