1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e assicura un'adeguata formazione, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base ai requisiti di cui all'articolo 75;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.